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lunedì 21 marzo 2011

Autorizzazioni Insegne: ma dov'è la semplificazione?

"Per il Regolamento Comunale sulle Imposte pubblicitarie chiunque installa o colloca un insegna, anche nel proprio spazio privato di attività, oltre a pagare la tassa relativa, deve presentare domanda di autorizzazione, rinnovabile ogni tre anni. Basta esaminare il modulo in allegato, per comprendere quanto tutto questo, in un epoca di forte richiesta di semplificazione amministrativa, "pesa" sulle attività. Il modulo per l'autorizzazione fa sorgere agli imprenditori domande che non sono mica senza senso:  a) le domande esaminate giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro un determinato periodo di tempo?;b) l’'Ufficio Cartellonistica presso il Comando di Polizia locale (che ha il compito di esaminarle), riuscirà ad visionarle non solo secondo uno stretto ordine cronologico di presentazione al protocollo del comune, ma anche assecondando tutte quelle attività che potrebbero vedersi negare l’autorizzazione nel periodo stagionale? L’ufficio competente, secondo proprie regole, potrebbe, infatti, richiedere alle attività un ulteriore richiesta di integrazione o modifiche alla soluzione progettuale in essere presentata con la domanda; c) la domanda, da compilarsi sull'apposito modulo in allegato, dovrà essere, per forza, corredata da progetto con relativa descrizione tecnica, come se questa fosse un opera di natura edilizia'? Dovremmo presentare un bozzetto del messaggio pubblicitario esposto? Dovremmo presentare una documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione? d) A quando la scadenza di presentazione delle domande di autorizzazione?Tutto questo realizza una sommatoria devastante per un impresa: costi impropri e perdita di tempo per "inseguire" la pratica.
In questo momento di epocale crisi economica è più che mai indispensabile  porre attenzione alle necessità del mondo produttivo che vorrebbe poter operare con la massima celerità, senza subire, come spesso accade, gli eccessi di burocrazia che, purtroppo, a volte paralizzano le attività.
Le pratiche connesse alle autorizzazioni di insegne risultano spesso sproporzionate rispetto al bene da installare e a volte del tutto identiche a quelle necessarie per ottenere il permesso di costruire. Un fenomeno negativo che interessa anche la Pubblica Amministrazione di Jesolo. Questa dovrebbe essere, infatti, la prima interessata a recepire meccanismi ed istituti semplificativi:  soluzioni efficaci per migliorare e snellire l’attività burocratica di tutti i Comuni, con indubbio vantaggio per le attività produttive e commerciali ma anche per la Pubblica Amministrazione, sia in termini di qualità del servizio ai cittadini sia in termini di riduzione dei costi. Si dovrebbe facilmente intuire che un insegna non ha niente a che fare con un opera edilizia o ingegneristica: un autorizzazione non deve perciò essere un obbligo ma un opportunità per chi la richiede. E’  giusto pertanto che le procedure debbano essere semplificate. Una semplificazione da ritenersi un beneficio non solo per l’operatore che deve eseguire l’intervento e per il cittadino (che necessità di esporre l’insegna in tempi ragionevoli) ma anche per le Amministrazioni che risparmiano tempo nell’espletamento delle pratiche.
La Suprema Corte ha ritenuto in più occasioni che l’installazione di un manufatto pubblicitario non necessita di autorizzazione o concessione edilizia (definizione dei titoli edilizi ante T.U. Edilizia del 2001, ora permesso di costruire), trattandosi di intervento che non comporta una trasformazione urbanistica del territorio e che, quindi, tra l’altro, non integra gli estremi di alcun reato urbanistico.In sintesi i ragionamenti effettuati dalla Corte di Cassazione si basano sul presupposto di assoluto buon senso che un insegna (o altro mezzo pubblicitario), spesso di modeste dimensioni, non possa in alcun modo rientrare nella previsione legislativa che richiede l’autorizzazione edilizia, o altro titolo edilizio abilitante ivi compresa la DIA edilizia. Anche il Giudice Amministrativo ha avuto modo di pronunciarsi sul punto.“Il cartellone che pubblicizza l’attività svolta, per i materiali di cui è composto, per la funzione che assolve e per la sua consistenza meramente bidimensionale, non produce perturbazioni di natura urbanistico – edilizia tali da essere assoggettato al regime concessorio.” (T.A.R. Lombardia, Sezione II, 07 Giugno 1991 n. 995, in Trib. Amm. Reg., 1991, I, 2878).
“Anche l’installazione di cartelloni pubblicitari sulla facciata di un edificio [n.d.r. insegna di esercizio], se di rilevanti dimensioni, costituisce un intervento sul patrimonio edilizio esistente, in quanto capace di modificarne l’estetica in modo duraturo, necessita quindi, del rilascio di un provvedimento abilitativo da parte del Comune, che può essere un’autorizzazione e una concessione, a seconda del diverso impatto urbanistico dell’intervento” (TAR – Emilia Romagna – Parma 24/04/1991, n. 126).“L’installazione di cartelli pubblicitari, di dimensione non trascurabile e stabilmente infissi al suolo, assume rilevanza ai fini urbanistici ed è necessariamente soggetta al preventivo rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia” (TAR Umbria Perugia 23/08/1997, n. 479).
Non ultimo errore, a mio avviso, è di non aver comunicato ai cittadini questa ulteriore incombenza burocratica: ai quotidiani non è stata trasmessa, per quanto mi pare di ricordare, alcuna comunicazione istituzionale al riguardo. E neppure il giornale dell'amministrazione Comunale è stato utilizzato per tale scopo, nonostante sia un mezzo di comunicazione rivolto (e finanziato) dai cittadini."

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