Alcune considerazioni a margine dell’articolo “Crosera vota contro il Piano” (La Nuova, 9 febbraio 2011, pag. 36). Crosera non avrebbe voluto fornire spiegazioni relative al voto contrario relativo all’approvazione del Piano Urbanistico del progetto dell’architetto Zahe Aidid (un centro commerciale alle porte di Jesolo). Una sorta di difesa del consigliere Crosera viene dal sindaco Calzavara che così spiega il voto contrario del suo consigliere:”Lui rappresenta i commercianti nell’eterna lotta con i centri commerciali e ha fatto quello che riteneva di dover fare”. Sembra quasi di trovarsi di fronte ad un “eterna” lotta tra “bene” (lo sviluppo) e “male” (l’arroccamento dei commercianti contro ogni forma di liberalizzazione del commercio). Una sorta di dimensione etica dove un consigliere di maggioranza vota “contro” un provvedimento senza rendere conto, anche per un principio di autotutela dell’Amministrazione di cui fa parte, delle effettive motivazioni, utili quantomeno a fare chiarezza sulla questione. Come coordinamento comunale di Alleanza di Centro, scegliamo di essere invece “responsabili” senza scadere nella solita vuota retorica che ci vede ora “contro” i commercianti (“colpevoli” di opporsi alle liberalizzazioni), ora “contro” la Pubblica Amministrazione (“colpevole” di “uccidere il commercio”). Questo perché le cosiddette “liberalizzazioni” non sono un “gioco al massacro” ma (ed è abbastanza intuitivo) una logica governata da regole che vanno osservate. L’attuale normativa sul commercio chiarisce e ribadisce un concetto fondamentale, utile a governare lo sviluppo equilibrato del territorio: limiti e divieti all'apertura di esercizi commerciali possono essere opposti solo se c'è una Programmazione Commerciale vigente e conforme alla normativa nazionale e regionale che stabilisca in modo chiaro e coerente i criteri urbanistici, ambientali e sanitari che devono essere rispettati nelle diverse aree del territorio. Ciò significa, ad esempio, che un supermercato di medie dimensioni potrebbe aprire senza ostacoli nel centro storico di un Comune che non abbia un piano di settore. Nell’essenzialità del ragionamento: senza programmazione commerciale i processi di liberalizzazione degenerano in una “deregulation” dannosa per il patrimonio collettivo. Ribadisco: nessuna programmazione significa impossibilità di opporsi all'apertura di nuove strutture commerciali che chiederanno di insediarsi sul territorio!! Innegabili, quindi, sotto l’aspetto commerciale, le ripercussioni negative sulla rete di vendita di vicinato. La stessa normativa regionale (’art. 14 della L.r. 13 agosto 2004 n. 15) fa intuire l’importanza dei principi da tenere in considerazione nella stesura del documento di programmazione commerciale. Ne cito alcuni: mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità; equilibrio delle diverse forme distributive; tutela delle piccole e medie imprese commerciali; definizione di un rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla giunta regionale. Non ultima la priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti. Per l’individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle medie strutture sarà importante esaminare la situazione della rete distributiva comunale con un confronto con la realtà provinciale e comprensoriale. Questo significa “difendere” il commercio.
Lettere, ragionamenti,idee e proposte nell'era della correttezza politica ad ogni costo
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lunedì 21 marzo 2011
Troppe Pizzerie? Ma la liberalizzazione è davvero incompatibile con la programmazione?
Mi è giunta , tramite fotocopia consegnata dallo stesso ristoratore jesolano, una lettera, recante firme di altri ristoratori della zona e indirizzata all’Amministrazione Comunale e all’Assessore al commercio e alle attività economiche. I ristoratori della zona tra piazza Mazzini e Largo Augustus si chiedono “come sia possibile la nascita di così tante pizzerie e ristoranti in una zona che è già abbondantemente servita di attività di questo tipo”. In forza di tale interrogativo, i ristoratori della zona si dichiarano “profondamente preoccupati nel vedere ciò che sta accadendo a livello commerciale lungo questo tratto di via” ritenendo la stessa politica “incapace di tutelarci”. Per comprendere l’importante questione sollevata è necessario chiarire che , lo stato italiano ha fatto già proprie alcune delle disposizioni della Direttiva Bolkestein, quando stabilisce che le attività di commercio e somministrazione non possono essere sottoposte ad alcuni requisiti tra cui, per quello che qui ci interessa, il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività della stessa tipologia. Tale nuova disposizione sancisce l’incompatibilità delle distanze minime obbligatorie con il principio di tutela della concorrenza. Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può determinare, infatti, ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto è in grado di impedire la crescita delle imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori. Tale programmazione avrebbe l’effetto, pertanto, di limitare l’esercizio dell’attività imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un potenziale danno agli stessi. Questo non significa però (e veniamo alla protesta giustificata del ristoratore), a mio modo di vedere, che non esista più una programmazione commerciale: se viene meno una programmazione numerica e contingentata lo si fa solo perché il riferimento della stessa si effettua su altri elementi ugualmente rilevanti. Faccio riferimento alle indicazioni contenute nel d.lgs. 59/2010, agli artt. 64, in materia di esercizi di somministrazione e 70, in materia di commercio su aree pubbliche (ma, si ritiene, anche in questo caso si tratta di principi naturalmente estensibili a tutti i settori del Commercio).Secondo tali norme, i provvedimenti di programmazione, limitati a zone del territorio comunale da sottoporre a tutela:a) devono garantire l’interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato e quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività;b) possono consistere in parametri oggettivi e indici di qualità del servizio; c) possono prevedere divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture solo per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendendo impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità;d) devono garantire la tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale; e) non possono prevedere criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite e presenza di altri esercizi. In sostanza il Comune definisce e regolamenta i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto di servizi (parcheggi pubblici disponibili, ad esempio) , standard di servizio qualitativamente adeguati alle esigenze di mercato della zona (capacità ricettiva di posti tavolo proporzionata alla potenzialità della cucina e allo spazio adibito alla somministrazione ), servizi igienici ad uso esclusivo degli avventori adeguati alla superficie). Senza contare che le attività di produzione , trasformazione e distribuzione degli alimenti, proprie di locali dove di effettua la somministrazione di ci alimenti e bevande, devono essere svolte realizzando l’obiettivo dell’igiene dei processi e della conseguente sicurezza degli alimenti trattati. Ecco che l’emanazione di uno specifico regolamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in funzione delle zone individuate, permetterebbe a chiunque intendesse trasferirsi nella zona interessata di effettuare una corretta valutazione sui requisiti da impegnare.
AUTOSTAZIONE: MA I PARCHEGGI DOVE SONO?
Il progetto dell’autostazione di via Equilio, avrebbe dovuto essere supportato da un parcheggio a raso che avrebbe dovuto essere realizzato in corrispondenza della stessa. Questo intervento, avrebbe dovuto rientrare in un più ampio sistema di razionalizzazione e sviluppo dei mezzi di trasporto pubblico. Nella stesura e successiva realizzazione del Piano del Traffico, l’Assessorato ai Lavori Pubblici, avrebbe dovuto comprendere che le aree adiacenti alla Stazione Bus presentavano alcune criticità dovute alla carenza di parcheggi . I 20 posti auto messi lungo via Equilio, a disposizione degli utenti dell’ Autostazione, in determinati orari e periodi, specie durante il fine settimana dei mesi estivi, sottolineavano già una insufficiente capienza di parcheggio: la contemporanea presenza di auto di residenti e pendolari necessitava inoltre di un numero di parcheggi superiore all’esistente. E’ perciò lecito chiedersi se la creazione di un marciapiede al posto dei 20 posti auto, con relativa individuazione del parcheggio in zona Picchi, soddisfi a giustificati criteri di programmazione. Va da se che manca , nonostante venga realizzata in quest’area un ‘altra pista ciclabile, una rastrelliera per biciclette messo a disposizione per chi dovesse recarsi in centro: un opportunità per lasciare l'auto in parcheggio in prossimità dell’autostazione. Inoltre la carreggiata viene divisa in due corsie da uno spartitraffico, ognuna per senso di marcia, non sembra soddisfare ai criteri di sicurezza spesso citati.
DOMENICA DI PASSIONE PER I PENDOLARI: MOLTE ATTIVITA’ COMMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI CHIUSI. IL COMMERCIO VA RIORGANIZZATO ANCHE SECONDO GLI ORARI E LE APERTURE.
Il problema degli orari del commercio dovrebbe essere un tema rilevante nei riguardi dell’organizzazione urbana fin dall’avvio della discussine del PRG. Il tema, invece, non è mai stato inserito nell'agenda politica cittadina. Né, a ragion veduta, è stato mai considerato prioritario per le Associazioni di categoria. Eppure una collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Associazioni di categoria e attività commerciali è necessaria per riequilibrare le funzioni commerciali sul territorio, nonché per ricercare, nella specifica realtà di Jesolo, nuove opportunità di sviluppo per il commercio. Inoltre, individuare il fattore orario come una modalità di attenzione per le politiche di spesa, in un momento di crisi, poteva contribuire ad infondere sicurezza nelle famiglie. Non è possibile trovare situazioni nelle quali i cosiddetti negozi di vicinato, “centrali” rispetto agli attuali zone abitative, chiudano ad orari che costringono i cittadini a recarsi nei parchi commerciali dove l’offerta, specie quella alimentare, attua un offerta oraria radicalmente diversa. C’è poi da ricordare che a livello nazionale, è stato emanato il cosiddetto decreto Bersani , che riforma la disciplina del commercio. Il decreto sostanzialmente dà avvio a una liberalizzazione concertata dell'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali. A partire già dall'aprile 1999 permetterà agli esercenti di scegliere i propri orari di apertura in una fascia compresa fra le sette e le ventidue, per un massimo di tredici ore giornaliere e permetterà, nei comuni a prevalente economia turistica come Jesolo, deroghe all'obbligo di chiusura Domenicale. A giudicare dalle aperture di attività commerciali e pubblici esercizi di domenica di domenica 6 febbraio, visto il considerevole numero di pendolari che si è riversato a Jesolo (ma non la prima volta che accade, avendo già segnalato il medesimo caso in una domenica analoga), il settore commerciale e dei pubblici esercizi seguono orari poco flessibili: durante la settimana si limitano all'apertura nelle ore classiche mattutine e pomeridiane, trasformando la città in un luogo deserto ed insicuro già in prima serata. Senza sfruttare, a quanto pare, né le Domeniche né, a volte, gli altri giorni festivi o prefestivi . In questo quadro complessivo si sarebbe dovuto elaborare un primo progetto dove costruire una vero e proprio calendario di manifestazioni, da condurre il venerdì ed il sabato sera, per animare le vie del centro. Si sarebbe dovuto definire inoltre luoghi e percorsi a prevalente carattere commerciale per lo svolgimento delle iniziative. Offrire uno spazio pubblico aperto come luogo attrattivo, di socialità, in una logica di sincronizzazione delle attività commerciali “slegata” dalle ore lavorative significa non solo favorire il cambiamento temporale dei comportamenti dei cittadini ma anche aumentare le opportunità di scelta nella costruzione individuale degli impegni della giornata (organizzazione flessibile del tempo quotidiano). Come dire: si offre ai cittadini l'opportunità di utilizzare il tempo liberato dal lavoro come tempo scelto per gli acquisti o per l divertimento. E’ evidente che per realizzare questi obiettivi è necessario avviare un lungo, quanto complesso lavoro di concertazione, articolato con un efficace piano della comunicazione. Senza contare che tutto questo dovrebbe essere, poi, affiancato da un azione di rilevamento delle attività commerciali aperte e dell'affluenza di pubblico durante l'apertura del sabato e di domenica sera nelle vie del centro storico, da effettuare tutti i giorni della sperimentazione, a cura della polizia municipale. Far coincidere, poi, il tutto in corrispondenza con l'avvio dei saldi (mi auguro al più resto liberalizzati, proprio per favorire queste politiche di liberalizzazione degli orari) significherebbe dare nuovo impulso al commercio
mercoledì 12 gennaio 2011
L'architettura non è solo una bella immagine
Asfaltare o trovare una soluzione che non “svaluti” il progetto del noto architetto spagnolo? Certo è che l’esperienza di Piazza Mazzini insegna che l’architettura non è solo una bella immagine, serve per risolvere i problemi, trovare soluzioni. Una piazza, un edificio, non è solo “forma”: deve infatti rispondere a quesiti. A mio modo di vedere, l’architettura dovrebbe essere un luogo di studio dove l’uomo entra in relazione con l’edificio e con l’ambiente che lo circonda. Invece si assiste, in generale, ad una progettazione che riimane sganciata da questa esigenza: Nel mondo, si progettano e si costruiscono edifici moderni, con relative piazze, pensati forse come opere d'arte in sé e non in funzione della vita comunitaria. Mi pare di intuire che anche per Piazza Mazzini vi sia stato un problema di dialogo tra committenza e architetti: senza partecipazione al progetto, l’unica soluzione è affidarsi all'ispirazione (spesso astratta) dell’ architetto. Insomma, una piazza non è fatta di modelli da replicare: è necessario il coinvolgimento di più attori. In breve: l’applicazione democratica e innovativa all’interno del nostro sistema di progettazione dovrebbe iniziare con la partecipazione ad ogni dettaglio e ad ogni fase del progetto, e non solo con il coinvolgimento nella scelta finale della progettazione!! .L’ atteggiamento verso l’adattabilità è totalmente diverso dal solito metodo di pianificare “dall’alto verso il basso” . In questo senso, l’attuale architettura nasconde una certa ideologia
lunedì 10 gennaio 2011
ABOLIAMOI I SALDI!!
A vedere le code assurde di questi giorni per i saldi di fine stagione, si è colti dall’insopprimibile desiderio di abolirli. Chi non ha urgenza di acquistare un prodotto aspetta la vendita di fine stagione, per poterlo avere a un prezzo inferiore. L’esercente è invece costretto a mantenere un magazzino che resterà intatto per gran parte del tempo, fino a quando iniziano gli sconti. E’ un po’ come complicarsi la vita per realizzare una modalità di !affare” che è semplice nella realizzazione. Le leggi, la burocrazia, chissà perché, è fatta per complicare le cose. Se prima del 1998 le vendite straordinarie di liquidazione si realizzavano in momenti favorevoli per gli acquirenti (date certe e comunicazione al Comune), la nuova riforma trasferiva la competenza di regolare i saldi alle Regioni. Non cambiando però il modo per effettuare le vendite di liquidazione: la Regione stabilisce dove e quando effettuarle. E poi dicono che c’è il libero mercato. Far partire gli sconti dopo le feste (a differenza di Paesi seri dove si comprende cos’è il libero mercato) è una presa in giro dei consumatori e dei commercianti. In un periodo di crisi, una presa in giro e anche un madornale errore. E come la mettiamo con le furbizie (spesso furbizie indispensabili per non chiudere i battenti) dei commercianti? Si inventano ridicoli escamotage: il negozio che liquida tutto per restauri urgenti. Poi, smaltita la merce in eccesso, il negozio toglie le scritte e ricomincia a lavorare ; c’è quello che si affida alla “vendita prenatalizia” o alle “occasioni regalo”, quello che spera nell’”anteprima”, quello che confida nei “supersconti” o nella “vendita promozionale” . E c’è anche quello che, beccato in flagranza di saldo camuffato, si becca una bella multa. E ancora: “angoli outlet” , “prezzi pazzi” (sconti tutto l’anno?). Tutti modi per sfuggire ad una dittatura normativa per realizzare vendite più consone alle proprie esigenze. Aggiungo: si vogliono aiutare le famiglie in difficoltà , si vogliono incentivare i consumi con la crisi ancora incombente. Si invita a spendere senza avere paura. Se l commercianti potessero applicare liberamente gli sconti, la situazione sarebbe sicuramente migliore anche per le famiglie, senza cercare inutili social card.
domenica 9 gennaio 2011
Lettera Aperta del 9 gennaio 2011 al SINDACO e al SEGRETARIO NAZIONALE ADC On. Francesco Pionati. Dignità umana e Libertà Religiosa.
In questi ultimi mesi i media hanno riportano quasi tutti i giorni preoccupanti notizie della persecuzione più o meno violenta ai cristiani in non pochi paesi dell’Asia e dell’Africa — come l’Arabia Saudita, la Cina, il Pakistan, il Sudan o la Nigeria —,non ultimo l’Egitto - mettendo per contrasto in evidenza nell’opinione pubblica il valore del diritto fondamentale alla libertà religiosa. In secondo luogo, dalla questione sulla libertà religiosa emergono importanti considerazioni sulla natura, i limiti e le giuste espressioni di questo diritto fondamentale, in armonia — e non in contrasto — con il patrimonio delle proprie tradizioni culturali, in molti casi della pressoché bimillenaria presenza culturale cristiana italiana ed europea. Diritto alla libertà religiosa e “ libertà religiosa” sono due concetti diversi. Il concetto di “libertà religiosa” non significa che tutte le religioni sono uguali, che tutte sono vere, e che ciascuno è liberissimo di scegliere quella che più gli piaccia: la verità su Dio, è una realtà oggettiva, non soggettiva; assoluta, non relativa; che non dipende dalla nostra ragione o dalla nostra volontà, pur se deve essere ricercata con una volontà esente da coazioni ed una ragione esente da pregiudizi. Diritto alla libertà religiosa significa ben altra cosa: nessuna persona può essere forzata ad attuare contro la sua coscienza, né può essere impedita di professare la sua religione in privato e in pubblico. Nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo”, approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 si assiste ad una convergenza dottrinale tra dottrina giuridica ed il Magistero della Chiesa Cattolica. Tale Dichiarazione fondamenta essenzialmente la “libertà religiosa” in un medesimo concetto basilare: la “dignità della persona umana”, fondamento di tutti i “diritti universali della persona”. E’ pur vero, però, che la Dichiarazione non è legge internazionale ma, piuttosto “un ideale comune per la cui realizzazione tutti i popoli e nazioni devono sforzarsi”: come tale, però, è venuta progressivamente svuotandosi di autorità morale e di forza vincolante, a causa della crescente diffusione del pensiero filosofico e politico di individualismo libertario, o di matrice nichilista e agnostica. Introducendo un falso concetto di libertà disgiunta dalla verità, l’individualismo libertario non determina più alcun limite etico obiettivo alla condotta personale e sociale e, in ultima analisi, nemmeno ammette l’esistenza di valori obiettivi e universali moralmente e giuridicamente vincolanti, tra i quali il retto concetto di “libertà religiosa” e il giusto esercizio di questo diritto. La libertà religiosa è perciò una verità universale sulla natura e la dignità della persona umana — una verità che non può dipendere dalla opinione della maggioranza. Questo ci porta, inevitabilmente, alle persecuzioni cristiane in aree geografiche dove sussiste l’abuso totalitario di negare la libertà di coscienza ai propri cittadini (o, peggio, quella di negare la libertà di professare pubblicamente la propria religione non islamica), ma anche ad evidenti limitazioni della libertà religiosa in alcuni altri Stati totalitari: quelli che dinnanzi alla questione religiosa adottano una ideologia officiale di secolarismo ateo o, antireligioso (come la Cina ad esempio). E’ necessario però riconoscere che anche nei sistemi giuridici di paesi democratici sorgono problemi di insufficiente tutela della libertà religiosa. Quando, infatti, si introducono espressioni quali “neutralità dello Stato” o “laicità dello Stato” sono concepite, interpretate o applicate come una concessione dello Stato al cittadino — non come un’esigenza della dignità stessa della persona umana che precede ogni diritto positivo. Quando, infatti, il concetto di “laicità” si traduce di fatto in “laicismo”, il diritto alla libertà religiosa si tramuta in un atteggiamento negativo, di disprezzo “agnostico” delle credenze religiose, considerate frutto dello scarso progresso sociale o sviluppo culturale. Lo Stato, ma anche le Amministrazioni locali dovrebbero avere tutto l’interesse a vigilare, nonché tutelare, affinchè il diritto di libertà religiosa sia effettivamente garantita a tutti. Come ebbe a dire Giovanni Paolo II: …se un credente si sentono rispettati nella propria fede, e vedono le proprie comunità giuridicamente riconosciute, collaborano con tanta più convinzione al progetto comune della società civile di cui sono membri”. E come ogni questione che tocca il diritto positivo, è innegabile che vi debbano essere dei limiti che è giusto porre oggi all’esercizio del diritto alla libertà religiosa. L’Art. 18 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, del 19 dicembre 1966, applicato successivamente nelle legislazioni di molti paesi, prevede che l’esercizio del diritto alla libertà religiosa possa essere limitato in base alla necessaria tutela della sicurezza, dell’ordine e della sanità pubblica, oltre che della morale pubblica e degli altrui diritti e libertà fondamentali. È questa la ragione, mi pare di capire, per cui negli ultimi anni e in non poche nazioni si è negato il riconoscimento giuridico a determinate sette e a nuovi culti pseudoreligiosi, che compivano o promuovevano atti contrari alla legge naturale condannati come delitti in qualsiasi società civilizzata. Da una parte, quindi, le ragioni relative alla “sicurezza” di una democrazia che affronta le questioni del “fondamentalismo religioso”. Dall’altra, il pericoloso sconfinamento delle democrazie occidentali in un laicismo che in modo spesso subdolo emargina la religione per confinarla nella sfera privata: “Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia”. Un breve excursus storico sul dibattito relativo all’opportunità di inserire un richiamo alle radici cristiane all’interno delle prospettive costituzionali europee, oltre a fornirle, mi auguro, un utile materiale di discussione in sede consiliare sulle questioni giuridiche riguardanti il diritto alla libertà religiosa, potrà fornirle un utile prospettiva per ragionare su questioni che riguardano anche le minoranze religiose residenti nella nostra Città. L’Alleanza di Centro ritiene indispensabile, anche come partito di maggioranza di governo del Paese, di iniziare un ampio confronto su tali questioni a partire dalle Amministrazioni Pubbliche locali. Perché "Là dove si riconosce effettivamente la libertà religiosa -ha detto il Papa - la dignità della persona umana è rispettata nella sua radice e, attraverso una sincera ricerca del vero e del bene, si consolida la coscienza morale e si rafforzano le stesse istituzioni e la convivenza civile; per questo la libertà religiosa è via privilegiata per costruire la pace".
a) L’ ART.6 del Trattato di Maastricht (1992) si affermava il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea, diritti ricostruiti soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e ricavati dalla lettura delle "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri e dalla Convenzione euopea dei diritti dell’uomo;
b) In seguito, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata riconosciuta dalla "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), approvata nel 2000 in seguito ai lavori di un'apposita Convenzione e contenente un catalogo dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La Carta, inizialmente approvata con una semplice dichiarazione e perciò priva di valore vincolante, era destinata a costituire la seconda parte del "Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” la cui elaborazione e firma (il 29 ottobre 2004) aveva generato un ampio dibattito, anche sulla presenza nell'articolato di questioni relative al fattore religioso (su tutte quella dell’opportunità di inserire all’interno del Preambolo un richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa);
c) Dopo la mancata ratifica di tale trattato ed il fallimento delle prospettive "costituzionali" europee, si è giunti alla firma, nel 2007, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (alcune di esse interessano da vicino anche il fattore religioso). Anzitutto, alla Carta di Nizza viene conferito "lo stesso valore dei trattati" (art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione europea): i diritti da essa sanciti divengono, quindi, vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati, negli ambiti di applicazione del diritto dell'UE. In secondo luogo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ripropone, all'art. 17, il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato , in base alla quale "l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";
L'art. 17 del nuovo trattato prevede che l'Unione assuma l'impegno del dialogo aperto, trasparente e regolare con chiese e organizzazioni, da tempo presenti a Bruxelles con uffici e rappresentanze più o meno strutturate. E’ dunque ancora una volta la strada del dialogo e della collaborazione, già sperimentata in numerosi degli Stati dell’Unione, quella intrapresa da una Europa che, senza rinunciare alla propria connotazione laica, riconosce l’importanza del “contributo specifico” che le confessioni religiose possono offrire. Un contributo che potrebbe essere decisivo in relazione alla necessità di ammortizzare possibili situazioni conflittuali determinate dall’aumento di disomogeneità religiosa determinato dai consistenti flussi migratori extraeuropei ed intraeuropei..
DISTINTI SALUTI
Walter Luvisotto
Coordinatore ADC
Comune di Jesolo (VE)
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