Google Translate

venerdì 17 dicembre 2010

La revoca dell’incarico di Assessore: libera scelta del Sindaco o scarsa attenzione verso gli interessi della comunità?

Come coordinamento di Alleanza di Centro, volevamo criticare come, fino ad ora, è stato utilizzato l’atto di revoca dell'incarico di assessore comunale: esso, infatti, non è inquadrabile, a nostro avviso,  tra gli atti politici, nonostante la rivisitazione a seguito delle modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione, che ha fatto venir meno la struttura verticale delle autonomie. L'atto sindacale di revoca di un assessore (o di più assessori) da un lato non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell'amministrazione del comune, e dall'altro è sottoposto alla valutazione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 46, ultimo comma, del D.L.vo n. 267/ 2000. La materia del conferimento e della revoca degli incarichi assessorili è attualmente regolata dall’art. 46 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). L’articolo in parola, infatti, dispone al comma secondo che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”, e poi prevede al comma quarto che “Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”.Pur sussistendo una certa discrezionalità nell’atto di revoca, sussiste comunque il dovere di giustificare l’esercizio del relativo potere, che non può certamente essere arbitrario, dovendo essere rivolto a curare gli interessi della comunità locale secondo il programma politico-amministrativo sulla cui base è intervenuto il voto popolare. Ecco quindi l’esigenza di ricercare ragioni che possano legittimare la revoca delle funzioni assessorili in base a comportamenti che, al di là del dissenso rispetto a certe scelte amministrative, possano in qualche modo rendere impossibile la continuazione della compagine amministrativa, incidendo così, doverosamente,  sull’esigenza del buon andamento dell’azione amministrativa che costituisce indubbiamente uno dei criteri di riferimento fondamentali della materia. Nella revoca non possono esserci perciò ragioni di natura politica: la revoca deve essere perciò motivata, per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Una volta che gli organi del comune si sono costituiti sulla base della legittimazione elettorale, essi devono pur sempre funzionare nell’interesse dell’intera collettività territoriale e nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento (articolo 97 della Costituzione). Le ragioni politiche possono assumere rilievo nella comunicazione della revoca che il sindaco deve fare al consiglio comunale: essa può incidere anche su valutazioni relative al rapporto di fiducia politica tra il consiglio stesso ed il sindaco. Riteniamo, inoltre ammissibile l'impugnativa di un atto del genere davanti al giudice amministrativo in quanto posto in essere da un'autorità amministrativa e nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale.
Sinteticamente:
- La scelta degli assessori comunali da parte del Sindaco è libera scelta politica, ma la revoca dei medesimi coinvolge l’espletamento di una funzione pubblica che deve, pertanto, basarsi sulla esistenza di ragioni di pubblico interesse che giustificano l’allontanamento dalla carica del consigliere che pur potrebbe in ipotesi aver svolto la funzione con soddisfazione della cittadinanza comunale;
- le ragioni della ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici per soddisfare pretese che non evidenziano una qualche dovuta attenzione in termini di miglior servizio pubblico a favore della cittadinanza non può costituire di per sè giusta ragione per cambiamenti che restano incomprensibili in termini obiettivi e di rispetto della volontà degli elettori tanto più che, come nel caso, tutti appartengono allo stesso gruppo di maggioranza che deve attuare il programma prospettato agli elettori.

Nessun commento:

Posta un commento