Lettere, ragionamenti,idee e proposte nell'era della correttezza politica ad ogni costo
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mercoledì 12 gennaio 2011
L'architettura non è solo una bella immagine
Asfaltare o trovare una soluzione che non “svaluti” il progetto del noto architetto spagnolo? Certo è che l’esperienza di Piazza Mazzini insegna che l’architettura non è solo una bella immagine, serve per risolvere i problemi, trovare soluzioni. Una piazza, un edificio, non è solo “forma”: deve infatti rispondere a quesiti. A mio modo di vedere, l’architettura dovrebbe essere un luogo di studio dove l’uomo entra in relazione con l’edificio e con l’ambiente che lo circonda. Invece si assiste, in generale, ad una progettazione che riimane sganciata da questa esigenza: Nel mondo, si progettano e si costruiscono edifici moderni, con relative piazze, pensati forse come opere d'arte in sé e non in funzione della vita comunitaria. Mi pare di intuire che anche per Piazza Mazzini vi sia stato un problema di dialogo tra committenza e architetti: senza partecipazione al progetto, l’unica soluzione è affidarsi all'ispirazione (spesso astratta) dell’ architetto. Insomma, una piazza non è fatta di modelli da replicare: è necessario il coinvolgimento di più attori. In breve: l’applicazione democratica e innovativa all’interno del nostro sistema di progettazione dovrebbe iniziare con la partecipazione ad ogni dettaglio e ad ogni fase del progetto, e non solo con il coinvolgimento nella scelta finale della progettazione!! .L’ atteggiamento verso l’adattabilità è totalmente diverso dal solito metodo di pianificare “dall’alto verso il basso” . In questo senso, l’attuale architettura nasconde una certa ideologia
lunedì 10 gennaio 2011
ABOLIAMOI I SALDI!!
A vedere le code assurde di questi giorni per i saldi di fine stagione, si è colti dall’insopprimibile desiderio di abolirli. Chi non ha urgenza di acquistare un prodotto aspetta la vendita di fine stagione, per poterlo avere a un prezzo inferiore. L’esercente è invece costretto a mantenere un magazzino che resterà intatto per gran parte del tempo, fino a quando iniziano gli sconti. E’ un po’ come complicarsi la vita per realizzare una modalità di !affare” che è semplice nella realizzazione. Le leggi, la burocrazia, chissà perché, è fatta per complicare le cose. Se prima del 1998 le vendite straordinarie di liquidazione si realizzavano in momenti favorevoli per gli acquirenti (date certe e comunicazione al Comune), la nuova riforma trasferiva la competenza di regolare i saldi alle Regioni. Non cambiando però il modo per effettuare le vendite di liquidazione: la Regione stabilisce dove e quando effettuarle. E poi dicono che c’è il libero mercato. Far partire gli sconti dopo le feste (a differenza di Paesi seri dove si comprende cos’è il libero mercato) è una presa in giro dei consumatori e dei commercianti. In un periodo di crisi, una presa in giro e anche un madornale errore. E come la mettiamo con le furbizie (spesso furbizie indispensabili per non chiudere i battenti) dei commercianti? Si inventano ridicoli escamotage: il negozio che liquida tutto per restauri urgenti. Poi, smaltita la merce in eccesso, il negozio toglie le scritte e ricomincia a lavorare ; c’è quello che si affida alla “vendita prenatalizia” o alle “occasioni regalo”, quello che spera nell’”anteprima”, quello che confida nei “supersconti” o nella “vendita promozionale” . E c’è anche quello che, beccato in flagranza di saldo camuffato, si becca una bella multa. E ancora: “angoli outlet” , “prezzi pazzi” (sconti tutto l’anno?). Tutti modi per sfuggire ad una dittatura normativa per realizzare vendite più consone alle proprie esigenze. Aggiungo: si vogliono aiutare le famiglie in difficoltà , si vogliono incentivare i consumi con la crisi ancora incombente. Si invita a spendere senza avere paura. Se l commercianti potessero applicare liberamente gli sconti, la situazione sarebbe sicuramente migliore anche per le famiglie, senza cercare inutili social card.
domenica 9 gennaio 2011
Lettera Aperta del 9 gennaio 2011 al SINDACO e al SEGRETARIO NAZIONALE ADC On. Francesco Pionati. Dignità umana e Libertà Religiosa.
In questi ultimi mesi i media hanno riportano quasi tutti i giorni preoccupanti notizie della persecuzione più o meno violenta ai cristiani in non pochi paesi dell’Asia e dell’Africa — come l’Arabia Saudita, la Cina, il Pakistan, il Sudan o la Nigeria —,non ultimo l’Egitto - mettendo per contrasto in evidenza nell’opinione pubblica il valore del diritto fondamentale alla libertà religiosa. In secondo luogo, dalla questione sulla libertà religiosa emergono importanti considerazioni sulla natura, i limiti e le giuste espressioni di questo diritto fondamentale, in armonia — e non in contrasto — con il patrimonio delle proprie tradizioni culturali, in molti casi della pressoché bimillenaria presenza culturale cristiana italiana ed europea. Diritto alla libertà religiosa e “ libertà religiosa” sono due concetti diversi. Il concetto di “libertà religiosa” non significa che tutte le religioni sono uguali, che tutte sono vere, e che ciascuno è liberissimo di scegliere quella che più gli piaccia: la verità su Dio, è una realtà oggettiva, non soggettiva; assoluta, non relativa; che non dipende dalla nostra ragione o dalla nostra volontà, pur se deve essere ricercata con una volontà esente da coazioni ed una ragione esente da pregiudizi. Diritto alla libertà religiosa significa ben altra cosa: nessuna persona può essere forzata ad attuare contro la sua coscienza, né può essere impedita di professare la sua religione in privato e in pubblico. Nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo”, approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 si assiste ad una convergenza dottrinale tra dottrina giuridica ed il Magistero della Chiesa Cattolica. Tale Dichiarazione fondamenta essenzialmente la “libertà religiosa” in un medesimo concetto basilare: la “dignità della persona umana”, fondamento di tutti i “diritti universali della persona”. E’ pur vero, però, che la Dichiarazione non è legge internazionale ma, piuttosto “un ideale comune per la cui realizzazione tutti i popoli e nazioni devono sforzarsi”: come tale, però, è venuta progressivamente svuotandosi di autorità morale e di forza vincolante, a causa della crescente diffusione del pensiero filosofico e politico di individualismo libertario, o di matrice nichilista e agnostica. Introducendo un falso concetto di libertà disgiunta dalla verità, l’individualismo libertario non determina più alcun limite etico obiettivo alla condotta personale e sociale e, in ultima analisi, nemmeno ammette l’esistenza di valori obiettivi e universali moralmente e giuridicamente vincolanti, tra i quali il retto concetto di “libertà religiosa” e il giusto esercizio di questo diritto. La libertà religiosa è perciò una verità universale sulla natura e la dignità della persona umana — una verità che non può dipendere dalla opinione della maggioranza. Questo ci porta, inevitabilmente, alle persecuzioni cristiane in aree geografiche dove sussiste l’abuso totalitario di negare la libertà di coscienza ai propri cittadini (o, peggio, quella di negare la libertà di professare pubblicamente la propria religione non islamica), ma anche ad evidenti limitazioni della libertà religiosa in alcuni altri Stati totalitari: quelli che dinnanzi alla questione religiosa adottano una ideologia officiale di secolarismo ateo o, antireligioso (come la Cina ad esempio). E’ necessario però riconoscere che anche nei sistemi giuridici di paesi democratici sorgono problemi di insufficiente tutela della libertà religiosa. Quando, infatti, si introducono espressioni quali “neutralità dello Stato” o “laicità dello Stato” sono concepite, interpretate o applicate come una concessione dello Stato al cittadino — non come un’esigenza della dignità stessa della persona umana che precede ogni diritto positivo. Quando, infatti, il concetto di “laicità” si traduce di fatto in “laicismo”, il diritto alla libertà religiosa si tramuta in un atteggiamento negativo, di disprezzo “agnostico” delle credenze religiose, considerate frutto dello scarso progresso sociale o sviluppo culturale. Lo Stato, ma anche le Amministrazioni locali dovrebbero avere tutto l’interesse a vigilare, nonché tutelare, affinchè il diritto di libertà religiosa sia effettivamente garantita a tutti. Come ebbe a dire Giovanni Paolo II: …se un credente si sentono rispettati nella propria fede, e vedono le proprie comunità giuridicamente riconosciute, collaborano con tanta più convinzione al progetto comune della società civile di cui sono membri”. E come ogni questione che tocca il diritto positivo, è innegabile che vi debbano essere dei limiti che è giusto porre oggi all’esercizio del diritto alla libertà religiosa. L’Art. 18 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, del 19 dicembre 1966, applicato successivamente nelle legislazioni di molti paesi, prevede che l’esercizio del diritto alla libertà religiosa possa essere limitato in base alla necessaria tutela della sicurezza, dell’ordine e della sanità pubblica, oltre che della morale pubblica e degli altrui diritti e libertà fondamentali. È questa la ragione, mi pare di capire, per cui negli ultimi anni e in non poche nazioni si è negato il riconoscimento giuridico a determinate sette e a nuovi culti pseudoreligiosi, che compivano o promuovevano atti contrari alla legge naturale condannati come delitti in qualsiasi società civilizzata. Da una parte, quindi, le ragioni relative alla “sicurezza” di una democrazia che affronta le questioni del “fondamentalismo religioso”. Dall’altra, il pericoloso sconfinamento delle democrazie occidentali in un laicismo che in modo spesso subdolo emargina la religione per confinarla nella sfera privata: “Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia”. Un breve excursus storico sul dibattito relativo all’opportunità di inserire un richiamo alle radici cristiane all’interno delle prospettive costituzionali europee, oltre a fornirle, mi auguro, un utile materiale di discussione in sede consiliare sulle questioni giuridiche riguardanti il diritto alla libertà religiosa, potrà fornirle un utile prospettiva per ragionare su questioni che riguardano anche le minoranze religiose residenti nella nostra Città. L’Alleanza di Centro ritiene indispensabile, anche come partito di maggioranza di governo del Paese, di iniziare un ampio confronto su tali questioni a partire dalle Amministrazioni Pubbliche locali. Perché "Là dove si riconosce effettivamente la libertà religiosa -ha detto il Papa - la dignità della persona umana è rispettata nella sua radice e, attraverso una sincera ricerca del vero e del bene, si consolida la coscienza morale e si rafforzano le stesse istituzioni e la convivenza civile; per questo la libertà religiosa è via privilegiata per costruire la pace".
a) L’ ART.6 del Trattato di Maastricht (1992) si affermava il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea, diritti ricostruiti soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e ricavati dalla lettura delle "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri e dalla Convenzione euopea dei diritti dell’uomo;
b) In seguito, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata riconosciuta dalla "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), approvata nel 2000 in seguito ai lavori di un'apposita Convenzione e contenente un catalogo dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo. La Carta, inizialmente approvata con una semplice dichiarazione e perciò priva di valore vincolante, era destinata a costituire la seconda parte del "Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” la cui elaborazione e firma (il 29 ottobre 2004) aveva generato un ampio dibattito, anche sulla presenza nell'articolato di questioni relative al fattore religioso (su tutte quella dell’opportunità di inserire all’interno del Preambolo un richiamo alle “radici cristiane” dell’Europa);
c) Dopo la mancata ratifica di tale trattato ed il fallimento delle prospettive "costituzionali" europee, si è giunti alla firma, nel 2007, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Il Trattato di Lisbona ha introdotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (alcune di esse interessano da vicino anche il fattore religioso). Anzitutto, alla Carta di Nizza viene conferito "lo stesso valore dei trattati" (art. 6 del nuovo Trattato sull'Unione europea): i diritti da essa sanciti divengono, quindi, vincolanti per le istituzioni comunitarie e per gli Stati, negli ambiti di applicazione del diritto dell'UE. In secondo luogo, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ripropone, all'art. 17, il contenuto della dichiarazione n. 11 annessa al Trattato , in base alla quale "l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";
L'art. 17 del nuovo trattato prevede che l'Unione assuma l'impegno del dialogo aperto, trasparente e regolare con chiese e organizzazioni, da tempo presenti a Bruxelles con uffici e rappresentanze più o meno strutturate. E’ dunque ancora una volta la strada del dialogo e della collaborazione, già sperimentata in numerosi degli Stati dell’Unione, quella intrapresa da una Europa che, senza rinunciare alla propria connotazione laica, riconosce l’importanza del “contributo specifico” che le confessioni religiose possono offrire. Un contributo che potrebbe essere decisivo in relazione alla necessità di ammortizzare possibili situazioni conflittuali determinate dall’aumento di disomogeneità religiosa determinato dai consistenti flussi migratori extraeuropei ed intraeuropei..
DISTINTI SALUTI
Walter Luvisotto
Coordinatore ADC
Comune di Jesolo (VE)
domenica 19 dicembre 2010
venerdì 17 dicembre 2010
Lettera Aperta al nuovo Assessore ai Servizi Sociali (17 dicembre 2010): una nuova sfida nella riprogetazione dei servizi sociali. Un caso in evidenza.
Colgo innanzitutto l’occasione per complimentarmi per la sua nomina ad Assessore ai Servizi Sociali: una donna è sicuramente il miglior investimento in sensibilità che una qualsiasi giunta produrre a fronte di un intenso impegno programmatico. La presenza straniera è un dato di fatto, una realtà esistente, indipendentemente dalla sua composizione o dal suo numero e dalla sua percezione. L'integrazione è quindi una necessità, che si impone sia alla popolazione italiana sia a quella straniera, e che presuppone da una parte la volontà di accogliere da parte di chi riceve e dall’altra la volontà di introdursi nella nuova società da parte di chi arriva. La convivenza, la comprensione tra culture diverse è un presupposto indispensabile per lo sviluppo sociale, culturale e anche economico della società. Ma quando e come si “crea” l’integrazione? Quando l’immigrato (regolare) incontra, come un qualsiasi cittadino residente di una comunità, i servizi alla persona e, all’opposto, quando gli stessi servizi manifestano una forza tale da impegnarsi con coraggio e generosità nel suo stesso campo. L’incontro con la speranza è sempre più forte di ogni convinzione ed appartenenza politica perché crea vicinanza ed integrazione. I servizi , più che con i singoli, sono chiamati a collaborare intensamente con la famiglia nella definizione e nell’attivazione del processo di aiuto. La famiglia è infatti il nucleo primario in cui l’individuo trova risorse materiali ed affettive per crescere in modo sano ed equilibrato. Ma la famiglia non è sempre quel nucleo stabile nella sua immobilità, senza tensioni. E per questo motivo la famiglia può subire trasformazioni che incidono, poi negativamente, su tutti i membri della stessa. Il concetto di crisi, è strettamente legato alla percezione di uno stato di disagio: non ho naturalmente alcuna competenza al riguardo ma, come espressione di un comunità (prima ancora di sottolinearne il ruolo di mera appartenenza politica) desidero (come credo lo pretenda lei quale rappresentante istituzionale) che le condizioni concrete di ogni suo membro siano dignitose. In questa prospettiva, già la stessa comunicazione di un disagio da parte di un qualsiasi cittadino, anche extracomunitario, diventa una percezione indiretta dello stesso, e, come tale, equivale ad una presa di coscienza, legata all’assunzione di responsabilità (la politica non c’entra), al fine di mettere in moto una serie di comportamenti, atteggiamenti o meccanismi che possano favorevolmente consentire al sistema stesso di avvicinarsi al problema. Vedo di descriverle in breve la questione, sulla quale potrà esperire le sue doverose valutazioni e considerazioni. Il Sig. Reaz (tel.********) mi ha riferito il caso di una donna extracomunitaria (S.A.)di 23 anni residente a Jesolo, sposata con un figlio di 14 mesi. Il marito di 33 anni, è morto il 22 settembre c.a. (ha lavorato per circa 8 anni a Jesolo). La donna sembra caduta in una sorta di disagio psichico dovuto probabilmente alla morte del marito. E’ evidente che, un po’ per la situazione in sé un po’ forse per il diverso contesto culturale, la manifestazione esterna del disagio avvenga per interposta persona (il Sig. Reaz). Come, d’altra parte, il “Caso” possa essere l’espressione di una qualsiasi altra famiglia residente. Per capire concretamente, ricorro al caso citato (per il quale, i auguro, si dispongano effettivamente, degli accertamenti. Se SA non è stata in grado di definire lo stato di disagio trasformandolo in una richiesta d’aiuto è evidente che toccherà al sistema (all’assistente sociale) cercare di “centrare” la questione allo scopo di definirne gli interventi. E, se è vero che ogni intervento va “letto” nell’ottica relazionale, è altrettanto evidente che la soluzione poggia sull’incastro di variabili non sempre connesse tra loro. La valutazione pertanto non riguarda il nucleo famiglia composto da madre e figlio ma, al contrario il sistema all’interno del quale si realizza il disagio. tentativi di connettere e rendere coerenti e dotate di senso le relazioni e i comportamenti delle persone che partecipano al processo. L’intervento del Servizio sociale può risolversi in un Assistenza domiciliare e/o in un Assistenza economica (un contributo economico, incisivo e per brevi periodi, che consiste in un aiuto alle famiglie in difficoltà per evitare un peggioramento della situazione)? E’ sufficiente un sostegno con affido mamma/bambino?Oppure la sofferenza psichica della donna (la discussione è sempre “in presunzione” di fatti non accertati) è tale che può incidere su tutti gli aspetti del vivere, compreso quello relazionale con il bambino? E’ necessario ricorrere alla potestà come istituto di protezione per il minore? Se un qualsiasi operatore sociale si limitasse ad accogliere il disagio solo sul fronte della valutazione,senz’altro logica, di chi subisce il disagio, vorrà dire che tenderà a rispondere alla domanda di aiuto specifica, senza un quadro esplicativo della situazione, limitando notevolmente il suo campo di azione. Probabilmente, in questo caso, giungerà alle stesse conclusioni cui altri (persone che vivono in prossimità della coppia madre/figlio) sono già giunte , e vedrà, perciò, le stesse alternative soluzioni di quest’ultimo. L’intervento sarà quindi, centrato a rispondere alla domanda concreta (domanda apparente), senza entrare nel cuore del vero disagio (domanda reale).Questo per farle capire quanto sia complessa l’attività dei servizi sociali (avrà modo di approfondire sicuramente tali questioni) e, come, la stessa non possa essere trasformata in interventi “personalizzabili” senza una fase di intensa riproposizione progettuale, a cui lei, nel suo mandato, è chiamata a gestire.
La revoca dell’incarico di Assessore: libera scelta del Sindaco o scarsa attenzione verso gli interessi della comunità?
Come coordinamento di Alleanza di Centro, volevamo criticare come, fino ad ora, è stato utilizzato l’atto di revoca dell'incarico di assessore comunale: esso, infatti, non è inquadrabile, a nostro avviso, tra gli atti politici, nonostante la rivisitazione a seguito delle modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione, che ha fatto venir meno la struttura verticale delle autonomie. L'atto sindacale di revoca di un assessore (o di più assessori) da un lato non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell'amministrazione del comune, e dall'altro è sottoposto alla valutazione del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 46, ultimo comma, del D.L.vo n. 267/ 2000. La materia del conferimento e della revoca degli incarichi assessorili è attualmente regolata dall’art. 46 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). L’articolo in parola, infatti, dispone al comma secondo che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”, e poi prevede al comma quarto che “Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”.Pur sussistendo una certa discrezionalità nell’atto di revoca, sussiste comunque il dovere di giustificare l’esercizio del relativo potere, che non può certamente essere arbitrario, dovendo essere rivolto a curare gli interessi della comunità locale secondo il programma politico-amministrativo sulla cui base è intervenuto il voto popolare. Ecco quindi l’esigenza di ricercare ragioni che possano legittimare la revoca delle funzioni assessorili in base a comportamenti che, al di là del dissenso rispetto a certe scelte amministrative, possano in qualche modo rendere impossibile la continuazione della compagine amministrativa, incidendo così, doverosamente, sull’esigenza del buon andamento dell’azione amministrativa che costituisce indubbiamente uno dei criteri di riferimento fondamentali della materia. Nella revoca non possono esserci perciò ragioni di natura politica: la revoca deve essere perciò motivata, per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Una volta che gli organi del comune si sono costituiti sulla base della legittimazione elettorale, essi devono pur sempre funzionare nell’interesse dell’intera collettività territoriale e nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento (articolo 97 della Costituzione). Le ragioni politiche possono assumere rilievo nella comunicazione della revoca che il sindaco deve fare al consiglio comunale: essa può incidere anche su valutazioni relative al rapporto di fiducia politica tra il consiglio stesso ed il sindaco. Riteniamo, inoltre ammissibile l'impugnativa di un atto del genere davanti al giudice amministrativo in quanto posto in essere da un'autorità amministrativa e nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale.
Sinteticamente:
- La scelta degli assessori comunali da parte del Sindaco è libera scelta politica, ma la revoca dei medesimi coinvolge l’espletamento di una funzione pubblica che deve, pertanto, basarsi sulla esistenza di ragioni di pubblico interesse che giustificano l’allontanamento dalla carica del consigliere che pur potrebbe in ipotesi aver svolto la funzione con soddisfazione della cittadinanza comunale;
- le ragioni della ripartizione dei posti fra appartenenti a partiti politici per soddisfare pretese che non evidenziano una qualche dovuta attenzione in termini di miglior servizio pubblico a favore della cittadinanza non può costituire di per sè giusta ragione per cambiamenti che restano incomprensibili in termini obiettivi e di rispetto della volontà degli elettori tanto più che, come nel caso, tutti appartengono allo stesso gruppo di maggioranza che deve attuare il programma prospettato agli elettori.
“Deleghe” ai consiglieri comunali di maggioranza? Ma non sono mica assessori…..
Il sindaco Calzavara, dopo le dimissioni dell’assessore Boccato, ha ritenuto importante assegnare, al nuovo assessore, dott.ssa Donatella Regazzo, la delega delle politiche sociali mentre quella sulla sicurezza veniva attribuita al Sindaco stesso. Probabilmente è da ritenersi che tale scelta sia finalizzata a rendere più efficace ed incisiva l’azione amministrativa. Se nel merito delle tante deleghe somministrate dal sindaco (e, poi ritirate per revoca o dimissioni) si possono dare spazio ad interpretazioni e significati diversi, univoco è invece il giudizio politico del coordinamento di Alleanza di Centro. Assegnare deleghe, senza una valutazione circostanziata del lavoro svolto in merito alla realizzazione del programma, significa avere uno scarso senso delle istituzioni e dei ruoli istituzionali. Altrettanto incredibile appare a questo coordinamento l’attribuzione di deleghe ai consiglieri di maggioranza. “A seguito della riduzione degli Assessori (da 8 a 5) e del conseguente aumento del carico di lavoro in capo ai diversi assessorati (così recita il comunicato stampa), si è deciso di coadiuvarli assegnando ai Consiglieri alcuni compiti specifici per supportare nelle diverse attività la nuova Giunta e, soprattutto, per cercar di dare risposte ancora più celeri ai Cittadini”. Il Sindaco stesso sottolinea :“Il coinvolgimento anche dei Consiglieri nel lavoro dell’Amministrazione sono sicuro permetterà di raggiungere ancora più velocemente gli obiettivi di mandato prefissati”. Questi sono gli incarichi che sono stati assegnati ai Consiglieri Comunali evidenziando le singole capacità ed attitudini:
Nedda Fancio – Progetto Echo School e promozione del Teatro e della Musica in ambito scolastico
Claudio Ferro - Casa di Riposo e nuovo Distretto Sanitario
Alessandro Iguadala - Parco Archeologico Antiche Mura
Nicola Manente – Fattoria Didattica e Accordi di Programma PAT
Giorgio Pomiato – valorizzazione aree Commerciali pedonali
Luigi Rizzo – valorizzazione dei Comitati e delle Frazioni
Luigi Serafin – Progetti per il sostegno alla Famiglia
Giacomo Vallese – Concessioni Demaniali e relativa normativa Europea”.
Sulla questione riteniamo di non voler fare inutili e sterili polemiche. Vorremmo però ribadire che la disciplina delle deleghe debba essere coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Quale criterio generale, occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. E ciò, però – sottolineo – deve essere espressamente previsto dallo statuto comunale e quello della città non lo prevede . Qui si assiste invece, a consiglieri che vanno ben oltre l’attività di studio e approfondimento. I delegati, infatti, operano dal punto di vista politico come dei veri e propri assessori, essendo stato assegnato loro, come la dichiarazione del Sindaco stesso sottolinea, veri e propri carichi di lavoro. Ciò è assolutamente sbagliato , in quanto i compiti affidati dal sindaco ai consiglieri non possono in alcun modo configurare attività gestionali o assimilabili a quelle degli assessori, a meno che non decidano di dimettersi dalla figura di consiglieri. Secondo il Testo Unico degli Enti Locali i consiglieri comunali, infatti, svolgono unicamente attività di tipo istituzionale, e in qualità di componente di un organo collegiale, svolgono attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Per chi volesse approfondire la questione dal punto di vista istituzionale, è possibile sintetizzarla in due punti:a) Lo statuto del Comune di Jesolo non dedica (ciò appare desunto dal testo pubblicato nel sito del Comune) alcuna disciplina alle deleghe interorganiche ai consiglieri comunali, mentre si rinviene invece alla voce relativa alle competenze e funzionamento della Giunta, la previsione che conferma in capo al sindaco la conferibilità agli assessori dell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite per gli uffici e i servizi, secondo le sue direttive; b) lo Statuto recepisce invece la previsione recata dall’art. 42 TUEL (Testo Unico Enti Locali), di attribuzione dell’attività istituzionale di controllo politico amministrativo al consiglio comunale e quindi ai consiglieri, in qualità di componenti dell’organo, al fine di evitare sia che i contenuti dei compiti delegati possano confondersi con quella stessa attività di controllo, sia una sovrapposizione di funzioni con lo svolgimento di competenze proprie degli assessori.
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